Da alcuni anni, la mediazione è diventata obbligatoria prima di intraprendere un giudizio ordinario per controversie vertenti sulle seguenti materie:
condominio
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto d’aziende
risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
risarcimento danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi
contratti bancari
contratti finanziari.
Questo comporta che prima di agire giudizialmente nei confronti di qualcuno, è necessario documentare di aver prima tentato la mediazione secondo i dettami della normativa vigente. In questi casi, l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.
In tutte le altre materie la mediazione è comunque utilizzabile in modo volontario, beneficiando degli stessi vantaggi, compresi quelli fiscali, e senza dover necessariamente essere assistiti da un legale.
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